Condomini

COSA FACCIAMO


Nel corso degli anni la ASSA ha raggiunto una capacità organizzativa consolidata e per far fronte alle continue richieste e segnalazioni ricevute dagli Amministratori di diverse realtà condominiali ha realizzato il Progetto Amianto “Condominio Sicuro” che prevede un’attività di mappatura capillare e articolata sui Condomini e l’attuazione dei successivi obblighi di legge, avvalendosi di personale altamente specializzato in ambito normativo tecnico. Tale servizio offre una soluzione al problema, assicurando altresì affiancamento e assistenza continua sia all’Amministratore sia agli stessi Condòmini.

   

Il DM 06/09/1994 “Normative e Metodologie tecniche di applicazione della Legge 257/92 relativa alla cessazione dell’amianto”, sancisce l’obbligo di accertamento della presenza di amianto e la successiva Valutazione del Rischio, indicando al contrario come obbligatorie, le attività di bonifica con o senza rimozione solo a specifiche condizioni strettamente connesse allo stato di conservazione del Manufatto.


L' Amministratore di Condominio dovrà adempiere per tutte le parti condominiali comuni; mentre per i singoli appartamenti potrà svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione. Le inadempienze a questi obblighi di Legge comportano sanzioni, sia amministrative sia a carattere penale di cui alla Legge 257/92 e al D.Lgs 81/2008 e smi (quest’ultima solo in caso l’Amministratore ricopra anche il ruolo di Datore di Lavoro)


Affidare tale adempimento a tecnici qualificati  è ritenuto importante poiché non sempre è facile individuare la presenza di manufatti di sospetta composizione di amianto con la probabile conseguenza di non ottemperare all’accertamento e all’attuazione delle attività successive previste dalla Normativa di settore.

                                           

Nelle schede riportate subito dopo troverete importanti informazioni sull'argomento.

Da sapere


Tipologia di materiali in amianto negli edifici:

In forma compatta si trovano materiali in cemento-amianto (o simili) ovvero:


  • piastrelle per pavimenti, tegole tipo marsigliese;
  • lastre ondulate o piane (utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature);
  • serbatoi, cassoni per l’acqua, vasche, vasi di espansione per impianti di riscaldamento;
  • tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile);
  • canne fumarie e comignoli;
  • pannelli tipo “sandwich” in costruzioni prefabbricate;
  • gronde e discendenti.

 

In forma friabile e non legati in matrice cementizia i materiali che possono contenere amianto sono:


  • Rivestimenti pareti/soffitti (sale macchine ascensori,cantine e locali tecnici)
  • Rivestimento esterno o interno delle canalizzazioni, serrande tagliafuoco e guarnizioni tra le flange (Impianti di ventilazione)
  • Rivestimenti di tubazioni e guarnizioni tra le flange (Condotte aria primaria)
  • Intonaci (cavedi, strutture portanti metalliche,soffitti,pareti e tramezzature)
  • Guarnizioni e giunti in tessuto (impianti di climatizzazione)
  • Guarnizioni di tenuta (porte tagliafuoco)
  • Guarnizioni ( flange, bruciatori e portelloni delle centrali termiche; centrale elettrica)
  • Isolatori e spegni fiamma (centrale elettrica)

L’Amministratore e la Gestione del Rischio Amianto

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE DELLA PROPRIETA’


Come si evince chiaramente nel capitolo precedente,  ampiamente dedicato a un’ approfondimento normativo, non è sancito l’obbligo di bonifica “a prescindere” ma è  previsto: 


  • Accertamento presenza di Amianto e Localizzazione (Censimento e Mappatura)
  • Realizzazione della Valutazione del Rischio e individuazione delle soluzioni possibili
  • Attuazione di un Piano di Controllo e Manutenzione con Nomina del Responsabile Amianto, fino alla rimozione definitiva
  • Progettazione e realizzazione di un’attività  di Bonifica nel caso risultasse necessario intervenire in tal senso

Tali obblighi  ricadono in capo all’Amministratore di Condominio che  dovrà pertanto adempiere per tutte le parti condominiali comuni; mentre per i singoli appartamenti potrà svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione.


Le Inadempienze a questi obblighi di Legge  comportano sanzioni  sia amministrative sia a carattere penale:


Alla luce di quanto chiarito sugli obblighi a carico dell’Amministratore e considerando che non sempre è facile stabilire  le condizioni del materiale ma anche semplicemente individuare la presenza stessa dell’amianto, viene ritenuto opportuno far effettuare un’accurata ispezione e una Valutazione del Rischio da un tecnico o da un’impresa abilitati. Se a valle della Valutazione del Rischio dovesse emergere l’obbligo di intervenire, sarà necessario riportare in assemblea condominiale gli esiti dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica. E’ opportuno specificare che per tutto il periodo di “permanenza” del materiale in amianto nell’edificio resta fermo l’obbligo di provvedere alla Nomina del Responsabile Amianto e all’attuazione di un Piano di Manutenzione e Controllo  .


OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ IN QUALITA’ DI  COMMITTENTE DEI LAVORI E DATORE DI LAVORO


L’Amministratore oltre al rispetto della Legge Quadro sull’amianto e dei suoi disciplinari tecnici, qualora si configurassero determinate situazioni, è obbligato  a ottemperare alle disposizioni di cui al  DLgs 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei  Luoghi di Lavoro per ciò che concerne gli adempimenti che ricadono  in capo al committente e in capo al Datore di Lavoro.


 I Condomini spesso ospitano anche luoghi di Lavoro per via di :


  • attività manutentive di vario genere, svolte da aziende terze ( manutenzione ascensore , assistenza Caldaie, Impresa di Pulizie)
  • attività svolte dal personale dipendente del Condominio (giardiniere,portiere)
  • attività edilizie  svolte da aziende terze ( ristrutturazione, sostituzioni, nuove installazioni)
  • attività di bonifica amianto svolte da aziende terze abilitate.

In tutti questi casi,l’Amministratore di Condominio deve ottemperare in qualità di Datore di Lavoro e/o di Committente lavori  a specifici Obblighi normativi di cui al Dlgs 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

La Gestione Amianto nei Condomini – Obblighi dell’Amministratore

Il quadro che si delinea in materia è molto articolato e tocca varie aree normative: Legge di cessazione e disciplinari tecnici, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Gestione dei rifiuti, con l’obbligo d’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le aziende specializzate nella bonifica e nel trasporto dei rifiuti di amianto. 


Nella gestione di tale problematica presso gli edifici condominiali, particolare attenzione è da dedicare alla Normativa specifica sull’Amianto e alla Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro. Le stesse, a determinate condizioni, sono complementari e coprono rispettivamente la gestione del rischio sia degli occupanti gli edifici sia del personale dipendente (personale impiegato nel Condominio , quali ad esempio: portiere, giardiniere o manutenzioni affidate a personale di ditte esterne).  


Il DM 06/09/1994 “Normative e Metodologie tecniche di applicazione della Legge 257/92 relativa alla cessazione dell’amianto”, sancisce l’obbligo di accertamento della presenza di amianto e la successiva Valutazione del Rischio, indicando al contrario come obbligatorie, le attività di bonifica con o senza rimozione solo a specifiche condizioni strettamente connesse allo stato di conservazione del Manufatto.


Nello specifico la Norma citata non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere” ma prevede: 


- Accertamento presenza di Amianto e Localizzazione (Censimento e Mappatura);


- Realizzazione della Valutazione del Rischio e individuazione delle soluzioni possibili;


- Attuazione di un Piano di Controllo e Manutenzione con Nomina del Responsabile Gestione Amianto, fino alla rimozione definitiva 


- Progettazione e realizzazione di un’attività di Bonifica nel caso risultasse necessario intervenire in tal senso 


Tali obblighi ricadono in capo all’Amministratore di Condominio che dovrà pertanto adempiere per tutte le parti condominiali comuni; mentre per i singoli appartamenti potrà svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione. Le inadempienze a questi obblighi di Legge comportano sanzioni, sia amministrative sia a carattere penale di cui alla Legge 257/92 e al D.Lgs 81/2008 e smi (quest’ultima solo in caso l’Amministratore ricopra anche il ruolo di Datore di Lavoro)



Quindi il primo Obbligo dell’Amministratore condominiale è il Censimento e la Mappatura negli edifici . Tale adempimento da parte di addetti qualificati è ritenuto importante poiché non sempre è facile individuare la presenza di manufatti di sospetta composizione di amianto con la probabile conseguenza di non ottemperare all’accertamento e all’attuazione delle attività successive previste dalla Normativa di settore.

Censimento e mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile:

Trova applicazione in tutte le situazioni di qualsiasi natura, sia preventiva che protettiva. Se non si conosce il luogo non è possibile mettere in atto le misure tecniche e organizzative finalizzate alla gestione del rischio.


Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, è opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:


  • Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull’edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice .
  • Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto.
  • Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell’ambiente .
  • Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto.
  • Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
  • Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’edificio .

Il personale incaricato dell’ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue:


  • Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.
  • Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.
  • Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.
  • Valutare la friabilità dei materiali.

Riferimenti  normativi:

Punto 1 allegato al DM 06/09/94 “LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE.”


D.Lgs. 81/08, Titolo IX _Art. 248. Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto – Individuazione della presenza di amianto

Valutazione del Rischio Amianto ai sensi del DM 06/09/1994.

Una volta constatata la presenza di amianto e aver provveduto al censimento, mappatura e notifica ASL obbligatoria per i materiali in amianto friabile, si può in alternativa decidere di:


  1. rimuovere i manufatti senza realizzare alcuna Valutazione del Rischio , eliminando il problema alla fonte e in via immediata
  2. valutarne il rischio e attuare i metodi scaturiti dall’indagine stessa, rispettando le tempistiche fissate.

 


In quest’ultimo caso  il tecnico abilitato dopo aver raccolto le necessarie informazioni la nostra azienda provvederà a effettuare una Valutazione del Rischio Amianto di cui al D.M. 06/09/1994, il cui scopo è quello di verificare l’effettivo pericolo di rilascio di fibre amiantifere e di individuare le attività successive da intraprendere.  Per la suddetta valutazione verranno  utilizzati i seguenti criteri:


  • l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre del materiale; in particolar modo verranno valutati:  il tipo e le condizioni dei materiali , i  fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado e i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui (L’Indagine visiva avviene attraverso l’individuazione di indicatori naturali  e la verifica del posizionamento e della localizzazione della struttura).
  • Classificazione dei Materiali e individuazione delle modalità e priorità di intervento in base al sistema di valutazione a punteggio realizzata sulla base di un’analisi  dei fattori di danno e dei fattori di esposizione rilevati nel corso dell’Indagine Visiva.
  • la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio mediante apparecchiature di misurazioni dedicate (monitoraggio ambientale). L’analisi degli aerodispersi  permette in tal caso di individuare la presenza, la concentrazione e il tipo di fibra di amianto . Le metodiche più diffuse sono: MOCF (Microscopia Ottica in Contrato di Fase) e SEM (Microscopia Elettronica a Scansione).

Le risultanze ottenute determineranno le attività da intraprendere ( materiali integri non suscettibile a danneggiamento: nessun intervento con l’attuazione di un piano di custodia e manutenzione; materiali integri ma suscettibile a danneggiamento: eliminazione delle cause e attuazione del Piano di controllo e Manutenzione; materiali con danneggiamento inferiore al 10% dell’intera superficie: restauro e attuazione di un piano di custodia e manutenzione; materiali con danneggiamento superiore al 10%: bonifica senza rimozione con attuazione di un piano di custodia e manutenzione; bonifica con rimozione).


 Riferimento Normativo: Punto 2 allegato al DM 06/09/94 “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

Collegamento voce

L’attuazione degli obblighi di legge

In base agli esiti della valutazione del Rischio possono delinearsi tre tipi di situazioni:


  1. Materiali Integri  non suscettibili a danneggiamento
  2. Materiali Integri ma suscettibili a danneggiamento
  3. Materiali danneggiati

La normativa di riferimento formula una serie di indicazioni di cui tener conto nella scelta del metodo da applicare. Nel caso di materiali integri non suscettibili a danneggiamento, non è obbligatorio attivare alcun intervento. Ciò che risulta necessaria è la sola attivazione di un programma di manutenzione e controllo con la Nomina del Responsabile Conservazione Amianto. Invece in presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento, il proprietario dell’immobile è obbligato all’eliminazione delle cause potenziali che potrebbero provocare il danno (ad esempio: modifica del sistema di ventilazione, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi finalizzati ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti) e  all’attuazione di un  programma di manutenzione e controllo da parte del Responsabile Amianto. In tale fattispecie l’effettuazione di eventuali interventi di bonifica risulterebbe necessaria solo nel caso in cui non fosse possibile l’eliminazione di tale cause. Nel caso di materiali danneggiati sono previste delle azioni specifiche da attivare in tempi brevi per eliminare il rilascio di fibre amiantifere nell’ambiente.  

La scelta dell’intervento più congruo (restauro o attività di bonifica) deve essere effettuata sulla base degli esiti dell’ispezione visiva e della valutazione analitica effettuata.   



Il restauro è  applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’area interessata). Tale attività è prevista soprattutto per i rivestimenti di tubi  e caldaie  o per materiali poco  friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre. 


Per quanto concerne le tecniche di bonifica (Rimozione, Incapsulamento e Confinamento) è necessario nella scelta valutare l’entità del danneggiamento, la localizzazione e la tipologia del materiale.


 


Riferimento Normativo: Punto 2 allegato al DM 06/09/94 “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

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