Bonifica Amianto friabile e compatto

Una gestione professionale della bonifica amianto, eseguita da professionisti specializzati e autorizzati ad eseguire la rimozione amianto da siti industriali, aziendali o privati è importante per la sicurezza e la salute delle persone e dell’ambiente in cui viviamo.

ASSA interviene con le sue squadre di operatori esperti in bonifica amianto nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di sicurezza per l’ambiente, seguendo le disposizioni previste in ogni fase della gestione amianto, dalla manutenzione allo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.

La nostra azienda è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 10b classe D per la bonifica dei beni contenenti amianto e dispone di personale tecnico abilitato e certificato per attuare le misure più idonee da adottare durante le attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto.

Oggi la necessità di pianificare attività di bonifica amianto è rivolta soprattutto al settore edile, dove le strutture, gli ambienti e le abitazioni presentano concentrazioni di amianto sotto forma di materiale friabile, facilmente sgretolabile con la sola pressione manuale, o di materiale compatto, che per essere ridotto in polvere richiede l’impiego di mezzi meccanici.

COME INTERVENIAMO

Per valutare l’intervento più idoneo da eseguire in presenza di amianto friabile o amianto compatto viene effettuata una prima ispezione visiva del manufatto, della sua locazione e dello stato di conservazione del materiale: in questo modo è possibile identificare i potenziali fattori di rischio che coinvolgono sia l’ambiente circostante, sia le persone esposte al rischio di inalare polveri e fibre di amianto. L’osservazione eseguita da personale esperto e altamente qualificato sulla morfologia dei materiali esaminati consente di classificarli e di stabilire il tipo di intervento richiesto:

 

  • in presenza di materiali integri non soggetti a danneggiamento è prevista l’esecuzione di un Piano di manutenzione e controllo con l’obiettivo di delineare tutte le attività di manutenzione e controllo previste, sia in termini documentali che operativi;
  • in presenza di materiali integri suscettibili di danneggiamento vengono attuate delle misure specifiche per impedire il deterioramento del materiale e considerata l’eventualità di intervenire con la bonifica; 
  • in presenza di materiali danneggiati sono necessari interventi specifici e immediati come il restauro dei materiali in loco o la bonifica dei manufatti.

 

Nell'ambito dell'attività di bonifica, la Assa offre quattro diversi tipi di intervento:

Rita Anzi I Responsabile ORGANIZZATIVO BONIFICA AMIANTO

  • Biografia

    Lavoro in Assa srl dal 2014 e sono la responsabile gestionale del settore Ambiente e Sicurezza per quanto riguarda l'amianto in matrice compatta e friabile. 

    In prima persona mi interfaccio con le Asl e gli ispettori dello S.pre.s.a.l. (Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro). Mi occupo, inoltre, della sicurezza dei nostri operatori alla bonifica, formandoli con attestati specifici come da normativa. Assa per me è particolarmente importante e motivo di orgoglio. 

Mara Tofani I Responsabile Gestione tecnica RISCHIO AMIANTO

  • Biografia

    Lavoro in Assa dal 2007,anno di fondazione dell'azienda. Ricordo ancora il primo intervento svolto! 

    Il mio ruolo all'interno non è sempre stato lo stesso. È cambiato in base alla crescita e alle esigenze aziendali. Ciò mi ha consentito nel tempo di acquisire ulteriori competenze, maggior esperienza e, non per ultimo, una visione aziendale di livello.

    Ad oggi sono la Responsabile del settore Prevenzione che eroga servizi di carattere tecnico -consulenziale dedicati esclusivamente alla gestione del rischio amianto: mappature, valutazioni del rischio e piani di manutenzione e controllo con  nomina del Responsabile. Un ruolo il mio che richiede attenzione, competenze e alta professionalità. 

Cosa facciamo

CI RIVOLGIAMO
Privati
Condomini
Enti
Aziende
COSA GARANTIAMO
Interventi tempestivi
Tempi certi
Valutazione gratuita dell'intervento
Assistenza professionale
FONDO ONA
Assa Ambiente & Costruzioni è convenzionata con l’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto), associazione che sostiene le vittime di amianto, con la quale ha istituito un fondo per aiutare le persone colpite da malattie causate dall’esposizione da fibre e polveri di amianto.
Per maggiori informazioni visitate il sito web

Da sapere

Quali operazioni tecniche occorre eseguire in caso di sospetta presenza di amianto?

E’ opportuno innanzitutto pianificare un programma di ispezione della struttura coinvolta e successivamente procedere al campionamento dei materiali. Questi gli iniziali step previsti:


  1. Raccolta e verifica della documentazione tecnica dell’edificio per l’accertamento dei materiali da costruzione utilizzati e l’individuazione dell’impresa edile appaltatrice.
  2. Ispezione diretta dei materiali per rintracciare la presenza di quelli friabili, potenzialmente a rischio se contenenti fibre di amianto.
  3. Valutazione dello stato di conservazione dei materiali friabili individuati.
  4. Campionamento dei materiali friabili potenzialmente rischiosi per analizzarne la presenza di amianto e l’eventuale concentrazione.
  5. Mappatura delle aree in cui sono stati rilevati materiali contenenti amianto.
  6. Registrazione e documentazione delle informazioni raccolte da rilasciare in copia ai responsabili dell’edificio (D.M. 6/09/1994).

Normativa Italiana


Legge 27 marzo 1992 n.257 (G.U. n.87, supplemento ordinario del 13 aprile 1992)

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto


Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità (G.U. n.288, supplemento ordinario del 10 dicembre 1994)

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici


Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità (G.U. n.251, supplemento ordinario del 25 ottobre 1996)

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc.


Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità (G.U. n.249 del 22 ottobre 1999)

Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.


Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003, Ministero dell’Ambiente (G.U. n.106 del 09 maggio 2003)

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ecc.


Decreto Ministeriale n.248 del 29 luglio 2004, Ministero dell’Ambiente (G.U. n.234 del 05 ottobre 2004)

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto


Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute (G.U. n.31 del 08 febbraio 2005)

Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.


Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 (G.U. n.101 del 30 aprile 2008)

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015

Qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto

Informazioni


La pericolosità dell'amianto è nel rilascio di polveri e fibre che, se inalate, sono altamente nocive per l’uomo e causa di gravi patologie come l'asbestosi, il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare.

Obblighi di accertamento presenza di amianto e Gestione del Rischio.


Il DM 06/09/1994 “Normative e Metodologie tecniche di applicazione della Legge 257/92 relativa alla cessazione dell’amianto”, sancisce l’obbligo di accertamento della presenza di amianto e la successiva Valutazione del Rischio, indicando al contrario come obbligatorie, le attività di bonifica con o senza rimozione solo a specifiche condizioni strettamente connesse allo stato di conservazione del Manufatto.


Nello specifico la Norma citata non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere” ma prevede:


- Accertamento presenza di Amianto e Localizzazione (Censimento e Mappatura);


- Realizzazione della Valutazione del Rischio e individuazione delle soluzioni possibili;


- Attuazione di un Piano di Controllo e Manutenzione con Nomina del Responsabile Gestione Amianto, fino alla rimozione definitiva


- Progettazione e realizzazione di un’attività di Bonifica nel caso risultasse necessario intervenire in tal senso


Quindi il primo Obbligo per il proprietario è il Censimento e la Mappatura negli edifici . Tale adempimento da parte di addetti qualificati è ritenuto importante poiché non sempre è facile individuare la presenza di manufatti di sospetta composizione di amianto con la probabile conseguenza di non ottemperare all’accertamento e all’attuazione delle attività successive previste dalla Normativa di settore.

A chi ci si può rivolgere per l'esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto?


Bisogna rivolgersi a imprese abilitate iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 , sottocategorie 10a per i MCA compatti e 10b per i MCA friabili e compatti). 

Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 e dell’articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994, ovvero essere in possesso dei titoli di abilitazione rilasciati da parte delle Regioni o Province autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e il superamento della verifica finale. Tali corsi sono a livello:

 

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;  

b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

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