I rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale: obblighi e modalità di segnalazione

nov 07, 2022


I rifiuti di amianto abbandonati sul territorio comunale – Obblighi e modalità di segnalazione


Ai sensi del D. Lgs. 152/06, Parte IV, art. 184, comma 2), “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono rifiuti urbani”; pertanto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, essi devono essere rimossi dal Comune, anche se tra gli stessi sono presenti determinate tipologie di materiali che, in base alla loro presumibile origine, sarebbero rifiuti speciali. Infatti, l’abbandono da parte di ignoti o di soggetti individuati ma inadempienti fa sì che il Comune risulti deputato alla rimozione sulla base di quanto previsto dall’ art. 192 del su citato Decreto Legislativo “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”. 

In altre parole, il Comune dovrà verificare le situazioni di cui è venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei cittadini o degli organi di controllo (corpo forestale, comando dei carabinieri, ecc), raccogliendo tutti i dati necessari ed emettendo un’ordinanza nei confronti del responsabile dell’abbandono. Con tale ordinanza il Sindaco predispone le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora non fosse possibile stabilire le responsabilità (mancata individuazione del soggetto che ha commesso reato di abbandono), il Comune procederà comunque d’ufficio, incaricando un’azienda specializzata nella rimozione dell’amianto


Attività del Comune - Quadro sintetico delle Procedure

  • Identificazione del sito in cui è avvenuto l’abbandono e descrizione dello stato e uso 
  • Stima dei quantitativi di rifiuti abbandonati e della superficie interessata
  • Emissione di ordinanza nei confronti del responsabile dell’abbandono
  • In caso di mancata individuazione del responsabile dell’abbandono o inadempienza dello stesso: Affidamento diretto dell’intervento a un’azienda specializzata nella bonifica dell’amianto (Iscriz. Albo Gestori Ambientali Cat.10) e nel trasporto di detti rifiuti (Iscriz. Albo Gestori Ambientali Cat.5).


Dopo aver verificato quanto previsto (veridicità della segnalazione e descrizione dello stato e uso del sito; impossibilità di emettere un’ordinanza nei confronti dei trasgressori, poichè ignoti; necessità di intervenire per inadempienza dei Responsabili individuati) il Comune prende in carico d’ufficio la gestione, avviando le procedure previste:

  • Ricerca di un’azienda specializzata nella bonifica amianto: individuazione e controllo dei requisiti
  • Pianificazione e realizzazione dei sopralluoghi da parte di tecnici qualificati e con maturata esperienza, messi a disposizione dall’azienda incaricata mediante indagine visiva circa la localizzazione e stato dei luoghi, stima dei quantitativi e rilievo fotografico.
  • Progettazione dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica amianto per il ripristino dello stato dei luoghi 


Per l’Esposto/denuncia di rifiuti di amianto in stato di abbandono bisogna rivolgersi al Sindaco del Comune dove sono stati rinvenuti i materiali abbandonati e per conoscenza alla polizia locale operante nel comune di rilevamento. Tale segnalazione può essere inoltrata a voce (la dichiarazione sarà trascritta dal pubblico ufficiale incaricato), oppure per iscritto, con consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A riguardo si consiglia di verificare se sia disponibile sul sito del Comune uno sportello on line a cui inoltrare la richiesta. Il modulo per la denuncia è comunque disponibile su internet. Lo stesso deve contenere tutte le informazioni salienti, espresse in modo chiaro e sintetico, necessarie per gli accertamenti del caso. È altresì opportuno, nonché fortemente raccomandato, allegare le foto e i video a supporto della segnalazione. Se presenti, riportare le generalità di eventuali testimoni. Le segnalazioni devono sempre essere sottoscritte per avere validità. Nello specifico è necessario fornire le seguenti informazioni: dati del soggetto che presenta la denuncia; localizzazione dell’area (preferibilmente attraverso indirizzo o coordinate gps); tipologia della zona (se bosco, spiaggia, prato, corso d’acqua ecc.); quantità e qualità del materiale abbandonato. 

In caso di inerzia di questi soggetti è possibile effettuare una denuncia al Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL e se la situazione dovesse persistere potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica a cui fa riferimento il Comune.


Il quadro generale aiuta a capire che tutti i rifiuti di amianto sono pericolosi, ma solo in pochi ancora riescono realmente a comprendere che l’abbandono di detti materiali crea danni importanti alla salute pubblica e all’ambiente, con conseguente rischio di esposizione, pericoloso per tutti. Tra l’altro il materiale in amianto, depositato in modo incontrollato, rischia di subire un’accelerazione nello stato di degrado naturale e un danneggiamento, accidentale e per vandalismo. 

Purtroppo però lo scenario nel tempo non cambia e l’abbandono dei manufatti in amianto è diventa ormai da tempo una prassi diffusa. 


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